STATUTO
DELL’ORGANIZZAZIONE
DI VOLONTARIATO
A.R.C.A.
(Associazione Ricreativa Culturale Assistenziale)
ART. 1 (Denominazione e sede)
E’ costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato: “ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO A.R.C.A. Associazione Ricreativa Culturale Assistenziale” che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta ed è apartitica e aconfessionale.
L’organizzazione ha sede in Piazza Libertà 48 nel comune di Pramaggiore.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ART. 2 (Statuto)
L’organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART. 3 (Efficacia dello statuto)
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.
ART. 4 (Interpretazione dello statuto)
Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
ART. 5 (Finalità)
L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- promuovere attività ricreative,
- promuovere attività culturali,
- promuovere attività assistenziali verso persone anziane, bisognose e verso tutti
Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono:
- prestazioni socio sanitarie (lettera C, c. 1, art. 5 D. L.gvo n. 117 del 2017)
- organizzazione e gestione attività culturali (lettera I, c. 1, art. 5 D. L.gvo n. 117 del 2017)
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera K, c. 1, art. 5 D. L.gvo n. 117 del 2017)
- formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al contrasto alla povertà educativa (lettera L, c. 1, art. 5 D. L.gvo n. 117 del 2017)
- beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o erogazione di beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate (lettera U, c. 1, art. 5 D. L.gvo n. 117 del 2017)
A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in :
- Accompagnamento, con automezzi dell’associazione e, in via eccezionale, con propri mezzi, di anziani e disagiati verso luoghi di cura, prestazioni sanitarie e segretariato sociale;
- Consegna di pasti caldi a domicilio di anziani e disagiati;
- Organizzazione di eventi culturali e di informazione socio sanitaria;
- Realizzazione di interventi di sostegno alla povertà mediante consegna alimenti o pagamento di utenze
- Organizzazione attività ricreative per anziani (corsi di ginnastica; gioco delle carte, tombola, ecc.)
- Collaborazione alla gestione del Punto Prelievi ematici locale e ad altre iniziative socio sanitarie in collaborazione con l’U.L.S.S. n. 4 e il Comune di Pramaggiore.
- Organizzazione gruppi di auto mutuo aiuto per affrontare varie tipologie di problematiche, orientati al benessere psico-fisico-sociale dei partecipanti.
Per l’attività di interesse generale prestata l’organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
L’organizzazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.
L’organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/17.
L’organizzazione di volontariato opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto e, occasionalmente, nel limitrofo Friuli.
ART. 6 (Ammissione)
Sono associati dell’organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
L’ammissione all’organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell’interessato, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati.
Il consiglio direttivo deve entro 90 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all’interessato.
L’ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.
Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)
Gli associati dell’organizzazione hanno il diritto di:
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento;
- votare in Assemblea dal momento dell’iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d’esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
- denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;
Gli associati dell’organizzazione hanno il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.
La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.
ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)
L’associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione.
All’associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.
ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)
La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’organizzazione. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato. L’esclusione dev’essere ratificata dall’assemblea.
L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.
ART. 10 (Gli organi sociali)
Sono organi dell’organizzazione:
- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione.
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
ART. 11 (L’assemblea )
L’assemblea è composta da tutti gli associati all’organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista ed è l’organo sovrano.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’associazione.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone (e qualità delle persone).
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti i soci.
ART. 12 (Compiti dell’Assemblea)
L’assemblea:
- determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l’organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
ART 13 (Convocazione)
L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.
ART. 14 (Assemblea ordinaria)
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.
ART. 15 (Assemblea straordinaria)
L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
ART. 16 (Consiglio Direttivo)
Il consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
Il consiglio direttivo è composto da n. 7 membri, eletti dall’assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per n. 3 mandati consecutivi.
Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il presidente dell’organizzazione è il presidente del consiglio Direttivo ed è nominato dal medesimo al suo interno.
Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.
Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:
- amministra l’organizzazione,
- attua le deliberazioni dell’assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts,
- disciplina l’ammissione e l’esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART. 17 (Il Presidente)
Il presidente rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei voti espressi a scrutinio palese.
Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’ assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il presidente convoca l’assemblea per la elezione del nuovo presidente.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.
Il Vicepresidente (eletto dal Consiglio Direttivo) sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 18 (Organo di controllo)
L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/17.
L’organo di controllo:
- vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 19 (Organo di Revisione legale dei conti)
E’ nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. E’ formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
ART. 20 (Risorse economiche)
Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.
ART. 21 (I beni)
I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli associati.
ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
L’organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
ART. 23 (Bilancio)
Il bilancio di esercizio dell’Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.
Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno, qualora rientri nei casi previsti dal D. Lgs. n. 117 del 2017.
ART. 24 (Bilancio sociale)
Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D.Lgs. 117/17, l’organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.
ART. 25 (Convenzioni)
Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’organizzazione.
ART. 26 (Personale retribuito)
L’organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 27 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)
Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 28 (Responsabilità della organizzazione)
L’organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
ART. 29 (Assicurazione dell’organizzazione)
L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.
ART. 30 (Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 31 (Libri sociali)
L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
- a) il libro degli associatitenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’organizzazione, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.
ART. 32 (Disposizioni finali)
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
ART. 33 (Norma transitoria)
Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.
A decorrere del termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.